Jammers
Disturbatori per Cellulare
(Informativa di Legge)


I disturbatori per rete GSM (JAMMER) sono prodotti in grado di eliminare il segnale cellulare, nel raggio che va da qualche metro a circa un chilometro, causando in alcuni casi veri e propri disagi per chiunque casualmente si trovi nel suo raggio d'azione. Proprio per questo sono prodotti ritenuti ILLEGALI nel nostro paese come in molti altri della comunità europea.

Risposta della Commissione Ue alla Interrogazione parlamentare Ue E-2651/02 (Sistemi di disattivazione dei telefoni cellulari).

Risposta del commissario Liikanen a nome della Commissione UE (31 ottobre 2002)

Le ricerche svolte dalla Commissione indicano che attualmente negli Stati membri non è consentito bloccare la ricezione e l'emissione di segnali GSM. Benché la Francia abbia adottato una legge che prepara il terreno all'impiego di sistemi di inattivazione, non esistono ancora regolamenti tecnici di applicazione che permettono di utilizzare legalmente tali dispositivi (jammer). La Commissione è a conoscenza del fatto che sistemi di inattivazione sono attualmente disponibili in commercio, in particolare tramite Internet.
Tali prodotti sono illegali e gli Stati membri sono quindi tenuti a prendere provvedimenti in proposito a norma di quanto disposto dalla direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica o dalla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, ritirandoli dal mercato. Come indica la risposta all'interrogazione scritta P-2753/02 dell'onorevole Caullery, la Commissione non ritiene che l'inattivazione sia la soluzione adeguata per risolvere la questione dell'uso inappropriato dei telefoni cellulari. La Commissione non intende pertanto presentare proposte legislative volte a legalizzare l'uso di sistemi di inattivazione.

In ITALIA chi fa uso di questi prodotti può interrompere un servizio pubblico come quello della trasmissione telefonica e per questo sanzionabile penalmente:

Art. 340 del Codice Penale:
Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.
Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 617 del Codice Penale:
Cognizione interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.
Chiunque fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o diun incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
Articolo così sostituito dall'articolo 2 della l. 8/4/1974 n. 98.

Art 617 bis:
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.
Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra le altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
Articolo aggiunto dall'articolo 3 della l. 8/4/1974 n. 98.


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